Onorevoli Colleghi! - In considerazione dell'esigenza, posta anche dal recente dibattito politico, di dare priorità alle scelte da attuare in materia di riforma elettorale, è emersa la necessità di elaborare una normativa che raccolga il massimo delle convergenze, anche se in materia di legge elettorale è difficile, se non impossibile, raggiungere l'unanimità delle opinioni.
      In base al confronto in atto, alcuni dei punti irrinunciabili e ampiamente condivisi sembrano però essere:

          1) mantenere il principio dell'alternanza e, quindi, approvare una riforma elettorale che vada in direzione del rafforzamento del principio maggioritario;

          2) assicurare la rappresentatività del territorio, contro ogni tentativo di eccessiva monopolizzazione dei partiti attraverso meccanismi di imposizione dall'alto dei parlamentari e, quindi, restituire ai cittadini il diritto di eleggere i propri rappresentanti, senza il ricorso, però, a sistemi che potrebbero risultare permeabili a fenomeni di corruzione e di illegalità come, ad esempio, la reintroduzione della preferenza;

          3) consentire una semplificazione del quadro politico attraverso la sostanziale riduzione del numero dei partiti;

          4) assicurare le condizioni necessarie per garantire la governabilità per tutta la durata di ogni legislatura, evitando maggioranze diverse tra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. Quest'ultimo punto, ovviamente, in attesa che una legge di riforma costituzionale possa risolvere la fondamentale questione di come superare il bicameralismo perfetto che ha caratterizzato, non sempre positivamente, il sistema parlamentare italiano.

      Per raggiungere questi risultati, e predisporre anche un sistema che, senza

 

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ulteriori modifiche, sia capace in prospettiva di poter anche assorbire eventuali e auspicabili riforme costituzionali del sistema di governo, soprattutto in direzione dell'introduzione dell'elezione diretta del Premier, è stata elaborata la presente proposta di legge, ispirata, per grandi linee, alla disciplina a suo tempo dettata dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, relativamente all'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale. Ovviamente, nella presente proposta di legge si esclude la parte relativa alle modalità di elezione del presidente della provincia, mentre, con gli opportuni adattamenti, si mutua la parte relativa alle elezioni dei consiglieri provinciali. In tal senso, con la proposta di legge in esame, si propone di suddividere le attuali circoscrizioni elettorali in tanti collegi uninominali, in numero proporzionale alla popolazione residente, quale risulta dall'ultimo censimento generale. In ogni collegio potrà essere presentato un unico candidato per ogni lista che concorra alle elezioni, sia singolarmente, sia in collegamento con altre liste. Il collegamento, attraverso il quale viene ribadita la tendenza maggioritaria del sistema, è operato attraverso l'indicazione di un programma comune di governo e di un candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista, singola o collegata, non si farà quindi altro che dividere la cifra elettorale conseguita per 1, 2, 3, 4 eccetera, fino a concorrenza del numero dei deputati da eleggere. Tra i quozienti così ottenuti si sceglieranno i più alti, in numero pari a quello dei deputati da eleggere, che saranno disposti in una graduatoria decrescente. In tal modo a ciascuna lista saranno assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. Con tale sistema, come è evidente, si ottiene il risultato di una corretta distribuzione proporzionale delle relative forze in campo ma, contemporaneamente, si consente di esaltare il rapporto elettori-eletto e il diritto alla scelta, che i cittadini di ogni territorio potranno correttamente effettuare, dei loro rappresentanti, salvaguardando altresì in generale il principio della corretta rappresentatività del territorio.
      Al fine di garantire la governabilità e di incentivare la propensione all'accorpamento tra i vari partiti all'interno delle coalizioni, in attesa dell'auspicabile evoluzione del sistema da bipolare a bipartitico e della conseguente costituzione dei due grandi partiti del centrodestra e del centrosinistra, con la presente proposta di legge è istituito un premio di maggioranza pari al 60 per cento del totale dei seggi della Camera dei deputati, cui concorreranno la lista o le liste, tra loro collegate, che hanno ottenuto la maggioranza relativa, ma che non hanno ottenuto il 60 per cento dei seggi.
      L'attribuzione dei seggi del premio di maggioranza alla lista o alle liste tra loro collegate avverrà attraverso una graduatoria unica nazionale dei collegi uninominali che non erano scattati in precedenza, partendo da quelli con la percentuale più alta. A ulteriore rafforzamento del sistema, è prevista altresì una soglia di sbarramento del 5 per cento dei voti validi espressi su base nazionale. Un sistema quindi, quello proposto con la presente iniziativa legislativa, che ha un suo fondamentale equilibrio, che rispetta le attuali formazioni politiche, ma che ipotizza uno scenario di significativo rafforzamento del sistema maggioritario, non escludendo, ma anzi sollecitando, il processo di unificazione che sia nell'ambito del centrodestra, sia in quello del centrosinistra, appare avviato, ma che risente dell'oggettivo impedimento costituito dalla presenza della legge elettorale vigente. Una proposta di legge, quindi, che con l'introduzione della soglia di sbarramento del 5 per cento e del premio di maggioranza per la coalizione vincitrice non potrà che garantire a regime una forte governabilità e restituire, contemporaneamente, il diritto alla scelta dei propri rappresentanti ai cittadini che, con l'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270, si sono visti espropriati di tale diritto e costretti a votare solo dei simboli di partito.
      Ovviamente la presente proposta di legge dà una risposta anche al tema di
 

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come rendere omogeneo il risultato dell'orientamento popolare anche nell'altro ramo del Parlamento e, quindi, estende lo stesso meccanismo, ispirato, come si è già detto, ai criteri di elezione dei consiglieri provinciali, anche al Senato della Repubblica, con l'unica differenza che i collegi uninominali non sarebbero suddivisioni, come nel caso della Camera dei deputati, delle circoscrizioni elettorali, ma del territorio regionale, ovviamente in numero proporzionale alla popolazione residente, quale risulta dall'ultimo censimento generale. I criteri di assegnazione dei seggi sarebbero, invece, del tutto uguali a quelli previsti per la Camera dei deputati.
      Il resto della proposta di legge disciplina alcuni aspetti tecnici, tra cui la previsione di una delega al Governo per l'istituzione dei collegi elettorali uninominali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristina, in quanto compatibili con la presente proposta di legge, tutte le norme che erano state abrogate dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270, di cui conseguentemente si propone l'abrogazione.
      In considerazione dell'attualità del dibattito politico, nonché dell'imminenza delle iniziative legate al referendum sulla legge n. 270 del 2005, anche alla luce della oggettiva capacità della presente proposta di legge di comprendere e soddisfare gran parte delle esigenze manifestate in materia di legge elettorale dalle varie parti politiche, se ne sollecitano l'urgente esame e la conseguente approvazione, per dare all'Italia un assetto istituzionale, almeno sul terreno elettorale, ampiamente condiviso.
 

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